| La liberalizzazione dei servizi nel dettaglio |
| martedì 21 novembre 2006 | |
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Soprannominata sull'esempio del famoso idraulico polacco che poteva erogare prestazioni economicamente più vantaggiose e in tutti i Paesi europei, rispetto i suoi colleghi di Francia, Italia, Germania etc., si temeva, anche, un possibile dumping sociale, incoraggiato da una corsa al ribasso della tutela sociale, dei diritti dei lavoratori e del livello delle retribuzioni. Per quest'ultimo motivo sul piede di guerra erano scese pure tantissime sigle sindacali in tutta Europa. Nella versione licenziata dal Parlamento l'articolo 16 di fatto scompare e viene sostituito da una meno "feroce" "Libera prestazione di servizi". In base a tale principio, lo Stato membro in cui il servizio è erogato, deve assicurare il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.
Rientrano però molti altri settori: i servizi alle imprese (servizi di consulenza, servizi di certificazione, di collaudo, servizi di gestione delle strutture, ivi compresi i servizi di manutenzione, etc.) I servizi prestati sia alle imprese che ai consumatori, come quelli di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati al settore immobiliare, l'edilizia, l'organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nel campo di applicazione della direttiva rientrano anche i servizi ai consumatori, quali quelli turistici, comprese le prestazioni delle guide turistiche, i centri sportivi, i parchi di divertimento. Rimangono fuori naturalmente i servizi non a fine di lucro; i servizi finanziari (attività bancaria, credito, assicurazione, pensioni, titoli, investimenti, etc.); e quelli del settore dei trasporti (compresi i servizi portuali); le agenzie di lavoro interinale; i servizi sanitari.
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Dopo
due anni di confronti e "limature" la Direttiva sulla
Liberalizzazione dei servizi è stata approvata dal Parlamento Europeo.
Il testo definitivo è frutto
del compromesso tra Socialisti e Popolari europei e grazie alla rivisitazione
e mediazione dell'europarlamentare tedesca Evelyne Gebhardt arriva in una
forma più annacquata rispetto al disegno originale. Era, infatti, il 2004
quando l'ex commissario Fritz Bolkestein proponeva la creazione di un mercato
unico dei servizi all'interno della UE; la direttiva originaria poggiava
sul famigerato articolo 16 che ribadiva l'importanza del "Principio
del Paese d'origine", secondo il quale: << Lo Stato membro d'origine è responsabile
del controllo dell'attività del prestatore e dei servizi che questi
fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro >>.
Su questo articolo di fatto si erano scatenate polemiche in molti Stati (Francia
su tutte), visto che tale principio non garantiva un'equa concorrenza sul
mercato tra i Paesi economicamente più evoluti e quelli meno.
L'altro aspetto sul quale
la Gebhardt ha lavorato sono stati i campi d'applicazione e nel risultato
finale la direttiva ne esce profondamente ridimensionata, lasciando fuori molte
categorie. Un esempio su tutti i notai e i professionisti per i quali si applica
la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (36/2005).
